Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 131
Nomina e patente del collettore
In vigore dal 1 mar 1988
Il collettore è abilitato all'esercizio delle sue funzioni con apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata rispettivamente dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze.
L'esattore deve dare notizia della nomina del collettore all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, al ricevitore provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga notizia deve essere data dal ricevitore al presidente della giunta provinciale e agli esattori della provincia.
Una copia della patente è conservata dall'intendente di finanza o dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio ad altra copia, autenticata dall'intendente di finanza, è affissa nei locali della ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-131