Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo V
Art. 129
Rimborso delle quote inesigibili
In vigore dal 1 mar 1988
Escussi la cauzione e tutti gli altri beni dell'esattore, il ricevitore provinciale, ove non sia riuscito a recuperare in tutto o in parte i crediti per i quali ha agito, ha diritto ad ottenere dagli enti interessati all'azione esecutiva il rimborso delle somme non riscosse.
Si applicano le disposizioni degli e seguenti.
Tuttavia il termine per l'esperimento delle procedure sulla cauzione, decorre dal giorno in cui si è verificata la morosità dell'esattore ed il termine per l'esecuzione sugli altri beni decorre dal giorno in cui è stata ultimata la vendita della cauzione.
Il ricevitore decade dal diritto al rimborso se nel termine di cinque giorni dalla data in cui si è verificata la morosità dell'esattore non ne abbia data notizia al prefetto per i provvedimenti di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-129