Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 134
Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali
In vigore dal 1 mar 1988
Gli ufficiali esattoriali sono nominati dall'esattore fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, il quale appone il proprio visto sull'atto di nomina conservandone copia.
L'esattore comunica la nomina all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed al sindaco e consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale esattoriale, che nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto ad esibirlo quando ne sia richiesto.
La nomina dell'ufficiale esattoriale può essere revocata dall'esattore in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica può revocare la sua autorizzazione con provvedimento motivato.
La cessazione dell'ufficiale esattoriale dalle sue funzioni deve essere comunicata agli organi indicati dal secondo comma ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-134