Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 136
Registro cronologico e bollettario
In vigore dal 1 mar 1988
L'ufficiale esattoriale deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal Ministro per le finanze, da tenersi nelle forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e vidimato dall'ufficio stesso non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali esattoriali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni, a cura dell'esattore, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.
L'ufficiale esattoriale, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'art. 204 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, deve rilasciare quietanza distaccata da apposito bollettario e comunicarne gli estremi all'esattore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-136