Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VI

Art. 138

Elenchi del personale

In vigore dal 1 mar 1988
Presso ciascuna intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, è composta di un funzionario dell'intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale. L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati. L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicati dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-138

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