Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VII

Art. 142

Irregolare imputazione dei pagamenti e riscossione di somme non dovute

In vigore dal 1 mar 1988
L'agente della riscossione che imputa i pagamenti ricevuti nell'esercizio delle sue funzioni a suoi crediti privati o li imputa a indennità di mora, diritti e spese in difformità dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 195 del testo unico 19 gennaio 1958, n. 645, ovvero riscuote più di quanto è dovuto, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla pena pecuniaria in misura fino al decuplo della somma irregolarmente imputata o riscossa.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-142

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