Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VII

Art. 144

Riscossione di somme rimborsate per inesigibilità o comprese nella domanda

In vigore dal 1 mar 1988
L'agente della riscossione che, avendo riscosso somme comprese in domande di rimborso per inesigibilità o già rimborsate, non provvede in tutto o in parte alla comunicazione o al versamento prescritti dall', è soggetto per il solo fatto dell'omessa comunicazione o dell'omesso versamento alla pena pecuniaria in misura pari alle somme riscosse, indipendentemente dalla azione penale per eventuali reati nei quali sta incorso. In caso di semplice ritardo si applica l'.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-144

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