Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VII
Art. 148
Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
In vigore dal 1 mar 1988
L'ufficiale esattoriale che non tiene il registro cronologico negli atti e dei processi verbali ovvero non lo sottopone alla numerazione ed alla vidimazione prescritte dal secondo comma dell' è soggetto alla pena pecuniaria da lire cento a lire duemila.
Per l'omessa annotazione di un atto o di un processo verbale nel registro o per ogni altra irregolarità nella tenuta del registro stesso si applica la pena pecuniaria da lire mille a lire duemila.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-148