Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VII
Art. 143
Mancata esecuzione di sgravi per indebito
In vigore dal 1 mar 1988
L'agente della riscossione che senza giustificato motivo non esegue in tutto o in parte gli sgravi per indebito ovvero non versa entro il termine prescritto all'ente impositore l'ammontare degli sgravi non potuti eseguire è soggetto a pena pecuniaria in misura dal doppio al decuplo della somma non rimborsata o noti versata.
In caso di semplice ritardo si applica l'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-143