Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VII
Art. 145
Atti compiuti da personale non abilitato
In vigore dal 1 mar 1988
L'agente della riscossione che abbia fatto eseguite notificazioni o atti esecutivi a ufficiali esattoriali o messi notificatori non abilitati o non autorizzati è soggetto alla pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Alla stessa pena soggiace l'ufficiale esattoriale o il messo notificatore che abbia fatto eseguire la consegna di atti da persone estranee.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-145