Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VIII
Art. 151
Inadempienza del comune o della provincia
In vigore dal 1 mar 1988
Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza.
Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-151