Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo VIII

Art. 154

Definizione di controversie in via amministrativa

In vigore dal 1 mar 1988
La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli del presente testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finché durino i privilegi fiscali, è devoluta all'intendente di finanza. Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia. Contro la decisione dell'intendente di finanza è ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-154

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo