Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo IX

Art. 159

Abrogato

Conferma degli esattori in carica

In vigore dal 28 giu 1963 al 4 mar 1968
Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facoltà prevista dall', debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso , i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. Per il primo quinquennio del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall' è ricondotto a tale limite al termine del primo quinquennio. Il Ministro per le finanze può esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-159

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