Testo UnicoTitolo IX

Art. 159

Conferma degli esattori in carica

In vigore dal 1 mar 1988
Gli esattori che intendono avvalersi per il decennio 1964-1973 della facoltà prevista dall', debbono presentare domanda al prefetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Ai fini dell'applicazione del sesto e settimo comma dello stesso , i dati da prendersi in considerazione sono quelli relativi agli anni 1951 e 1961. Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da attribuire in sede di conferma non può superare l'8 per cento. L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito dall', al termine del primo quinquennio è ridotto del 5 per cento. L'aggio risultante non potrà, comunque, essere inferiore, nel minimo, al 6,72 per cento, nè superiore, nel massimo, al 7,50 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tu-159

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