Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo VI
Art. 132
Cessazione e revoca del collettore
In vigore dal 1 mar 1988
Il collettore cessa dalle sue funzioni per cessazione del ricevitore o dell'esattore, per scadenza del termine e per revoca della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza.
Della revoca deve essere data notizia agli organi indicati dal secondo comma dell'articolo precedente. La revoca del collettore esattoriale deve inoltre essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-132