Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 21
Provvedimenti preliminari all'esperimento dell'asta
In vigore dal 1 mar 1988
Il prefetto, entro il 15 marzo dell'ultimo anno del decennio, invita i comuni:
1) a determinare l'aggio in base al quale sarà aperta l'asta;
2) a stabilire, osservando il disposto dell' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, se il servizio di tesoreria debba essere affidato all'esattore o separatamente dall'esattoria ad una azienda di credito;
3) a designare il membro della giunta municipale, che dovrà presiedere l'asta.
Per i comuni che entro il 30 aprile non abbiano deliberato sugli oggetti indicati nel comma precedente, l'asta si tiene soltanto per il conferimento dell'esattoria. In tal caso il prefetto stabilisce la misura dell'aggio sud quale deve essere aperta l'asta e nomina il presidente dell'asta fra i membri della giunta municipale.
Entro il 15 maggio gli elementi determinati a norma dei commi precedenti sono trasmessi dal prefetto all'intendente di finanza.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-21