Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 16

Tabella delle esattorie della provincia

In vigore dal 1 mar 1988
Il prefetto forma la tabella delle esattorie comprese nella provincia, con l'indicazione della circoscrizione e della sede di ciascuna esattoria, la invia al Ministero delle finanze e all'intendenza di finanza e provvede a farla inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia non oltre il 15 dicembre del penultimo anno del decennio esattoriale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-16

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