Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 18
Condizioni richieste per il conferimento
In vigore dal 1 mar 1988
Le esattorie possono essere conferite soltanto ad iscritti nell'albo degli esattori.
Non possono assumere la gestione di esattorie:
1) i membri del Parlamento e del Governo;
2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attività di servizio a pena di decadenza dall'impiego;
3) i ministri di culto acattolici, finché rivestano tale qualità;
4) gli esercenti una professione che la legge dichiari incompatibile con la funzione di esattore;
5) coloro che hanno liti pendenti col comune in dipendenza di precedente gestione esattoriale.
I consiglieri comunali non possono assumere la gestione della esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i coniugi e parenti ed affini fino al secondo grado dei membri della giunta municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale e del ragioniere ove esista.
I membri delle assemblee e consigli regionali, i consiglieri provinciali nonché i membri della giunta provinciale amministrativa, del comitato provinciale di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni, non possono assumere la gestione dell'esattoria in un comune della regione o della provincia alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria di un comune della regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino al secondo grado dei membri della giunta provinciale, della giunta provinciale amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonché del segretario provinciale e del ragioniere provinciale.
È incompatibile con la gestione di esattorie la qualità di consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonché di dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell', numeri 2, 3, 4. Sono altresì incompatibili i dipendenti delle aziende di credito, di cui al già citato n. 4, addetti ai servizi esattoriali.
La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si applica nel caso di società composta prevalentemente di soggetti iscritti all'albo degli esattori.
Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell' la funzione di esattore delle imposte dirette non è compatibile con la funzione di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed associazioni che non siano autorizzati per legge ad avvalersi dell'opera dell'esattore.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-18