Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 7
Requisiti per l'iscrizione nell'albo degli esattori
In vigore dal 1 mar 1988
Possono essere iscritti nell'albo degli esattori:
1) i cittadini italiani, maggiori di età, muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano superato apposito esame di idoneità e che posseggano i requisiti morali e la capacità finanziaria necessari per gestire un'esattoria;
2) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata regolarmente costituite in Italia, aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie e fornite di adeguata capacità finanziaria, a condizione che tutti gli amministratori posseggano i necessari requisiti morali ed almeno due di essi, fra cui il rappresentante legale, siano iscritti nell'albo degli esattori;
3) le società diverse da quelle indicate al numero precedente aventi per oggetto sociale la gestione di esattorie o ricevitorie, a condizione che tutti i soci siano iscritti nell'albo degli esattori;
4) le aziende di credito di cui all', esclusa la lettera c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, che abbiano ottenuto il benestare del servizio di vigilanza sulle aziende di credito.
L'iscrizione all'albo è soggetta a tassa di concessione governativa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-7