Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 10
Albo dei collettori
In vigore dal 1 mar 1988
Possono essere iscritti nell'albo dei collettori i cittadini italiani di età non inferiore ai ventuno anni che siano muniti di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato apposito esame di idoneità e posseggano i requisiti morali necessari per gestire una esattoria o una ricevitoria, purchè non sussistano cause di esclusione o incompatibilità ai sensi dell'.
La cancellazione dall'albo è disposta per le cause indicate nell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-10