Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo III

Art. 15

Organi e sede del consorzio

In vigore dal 1 mar 1988
Il consorzio esattoriale ha sede nella casa municipale del comune in cui si trova l'ufficio distrettuale delle imposte dirette o in mancanza del comune che ha maggior numero di abitanti ed è rappresentato dal presidente del consiglio consortile. Il consiglio consortile è formato dai sindaci dei comuni consorziati e da almeno un rappresentante per ciascun comune nominato dal consiglio comunale ed è presieduto dal sindaco del comune sede del consorzio. Il consiglio consortile delibera, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei componenti e, in ogni caso, con la presenza di almeno tre componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Al consorzio, al consiglio consortile ed al presidente del consiglio consortile spetta l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate dal presente testo unico rispettivamente al comune, al consiglio e giunta municipali e al sindaco.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-15

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