Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo II
Art. 5
Tenuta degli albi
In vigore dal 1 mar 1988
La tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori è affidata ad una apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze e composta:
1) dal direttore generale delle imposte dirette o da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale da lui delegato, che la presiede;
2) da due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di cui uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione e l'altro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
3) da due funzionari del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione;
4) da due rappresentanti degli esattori scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
5) da due rappresentanti dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali scelti su una terna di nomi designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
La commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-5