Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteCapo II

Art. 6

Funzionamento della commissione

In vigore dal 1 mar 1988
La commissione di cui all'articolo precedente si riunisce quando il presidente lo ritiene necessario ed ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi. Le adunanze sono tenute con la presenza della maggioranza dei membri assegnati alla commissione e le pronunce sono adottate col voto della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente. Ai componenti la commissione ed al segretario è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di compensi ai componenti dei collegi operanti nell'amministrazione dello Stato. Le norme per la formazione e la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore sono fissate con decreto del Ministro per le finanze.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-6

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