Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo I
Art. 2
Riscossioni affidate nel corso del contratto
In vigore dal 1 mar 1988
Gli agenti della riscossione, quando ne siano richiesti dall'intendente di finanza, devono nella rispettiva competenza provvedere senza mutamento dell'aggio alla riscossione di entrate dello Stato delle quali sia autorizzata per legge la riscossione a cura degli agenti medesimi secondo le disposizioni del presente testo unico.
L'applicazione delle norme del Titolo X del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 deve essere prevista per legge.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-2