Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Capo III
Art. 16
29 / 164Tabella delle esattorie della provincia
In vigore dal 1 mar 1988
Il prefetto forma la tabella delle esattorie comprese nella provincia, con l'indicazione della circoscrizione e della sede di ciascuna esattoria, la invia al Ministero delle finanze e all'intendenza di finanza e provvede a farla inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia non oltre il 15 dicembre del penultimo anno del decennio esattoriale.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-16