Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette›Titolo II
Art. 25
Presidente e segretario dell'asta
In vigore dal 1 mar 1988
L'asta è presieduta dalla persona designata a norma dell', n. 3. Assistono all'asta il segretario del comune in cui è tenuta o, in caso di impedimento, altro funzionario del comune designato dal sindaco, con funzioni di segretario e il dipendente dell'Amministrazione finanziaria designato a norma dell'articolo precedente.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-25