Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte diretteTitolo II

Art. 27

Svolgimento dell'asta

In vigore dal 1 mar 1988
L'asta è tenuta col metodo della candela vergine. Il presidente, trascorsa un'ora dal momento in cui ha dichiarato aperta l'asta, ordina che si proceda all'accensione consecutiva di tre candele, che durino ciascuna circa un minuto. Se sono presentate una o più offerte, si procede alla accensione di altre candele fino a quando una di esse si sia accesa e consumata senza che siano state presentate ulteriori offerte. In tal caso l'esattoria è aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior ribasso. La prima offerta di ribasso sull'aggio base non può essere superiore a dieci centesimi di lira. Ultimate le operazioni d'asta il presidente ne dichiara ad alla voce il risultato, indicando le generalità dell'eventuale aggiudicatario e ordina la restituzione dei depositi fatti dagli altri concorrenti. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio nel comune sede dell'esattoria. In mancanza il domicilio si intende eletto presso la casa comunale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-15;858#art-tud-27

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