Art. 7
In vigore dal 20 dic 1962
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione.
Egli delega, per il caso di sua assenza o di impedimento, il vice presidente a rappresentarlo.
Può delegare, altresì, sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed a singoli componenti il Consiglio compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-7