Art. 8
In vigore dal 21 mar 1974
Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste al n. 5) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-8