Art. 4

In vigore dal 20 dic 1962
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'Ente che lo presiede e da otto consiglieri scelti tra persone aventi particolare competenza tecnica o amministrativa. A uno dei consiglieri è conferita la qualifica di vice presidente. Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni. Con le stesse modalità, per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal n. 5) dell' dello legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo