Art. 2

In vigore dal 31 gen 1991
Spetta al Ministro per l'industria ed il commercio di: 1) vigilare che l'attività dell'Enel corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal Comitato dei Ministri a termini dell'articolo precedente; 2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N.9; 4) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori; 5) stabilire le modalità per le conferenze previste dal n. 7) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-2

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