Art. 2
In vigore dal 31 gen 1991
Spetta al Ministro per l'industria ed il commercio di:
1) vigilare che l'attività dell'Enel corrisponda ai fini pubblici per cui l'Ente è stato istituito e si svolga in conformità dei programmi approvati e delle direttive date dal Comitato dei Ministri a termini dell'articolo precedente;
2) disporre ispezioni per accertare il modo in cui si svolge l'attività dell'Ente
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N.9;
4) determinare gli emolumenti del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;
5) stabilire le modalità per le conferenze previste dal n. 7) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-2