Art. 1

In vigore dal 31 gen 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta: . Spetta al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di: 1) approvare i programmi annuali e pluriennali dell'Enel che debbono rispondere alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, assicurando allo stesso il crescente fabbisogno di energia con minimi costi di gestione, prevedere la costruzione di nuovi impianti, la localizzazione degli stessi, lo sviluppo della interconnessione, il relativo finanziamento in relazione alla programmazione generale; 2) approvare la relazione programmatica da presentare al Parlamento; 3) dare le direttive per l'attività dell'Enel, specie per quanto riguarda la politica tariffaria da determinare in relazione ai programmi di cui al punto 1); 4) autorizzare l'Enel alla costituzione di società estere o ad assumervi partecipazione, quando le stesse abbiano come esclusivo oggetto l'attività di esportazione e di importazione dell'energia elettrica con l'Italia; 5) NUMERO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N.9; 6) approvare la nomina del direttore generale dello Enel.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-1

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Art. 1 Organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica. — Testo vigente | Portale Normativo