Art. 5
In vigore dal 27 lug 1966
Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre:
1) attua i programmi approvati dal Comitato dei Ministri in conformità delle direttive del Comitato stesso;
2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi;
3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonché le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici;
5) delibera l'emissione di obbligazioni;
6) delibera sulle eventuali concessioni di cui al n. 5) dell' dello legge 6 dicembre 1962, n. 1643, agli enti che ne abbiano fatto richiesta;
7) delibera sull'assunzione del direttore generale e del personale direttivo;
8) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sei componenti compreso il presidente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-5