Art. 5

In vigore dal 27 lug 1966
Il Consiglio di amministrazione è preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre: 1) attua i programmi approvati dal Comitato dei Ministri in conformità delle direttive del Comitato stesso; 2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi; 3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonché le successive variazioni e ne dà comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; 4) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici; 5) delibera l'emissione di obbligazioni; 6) delibera sulle eventuali concessioni di cui al n. 5) dell' dello legge 6 dicembre 1962, n. 1643, agli enti che ne abbiano fatto richiesta; 7) delibera sull'assunzione del direttore generale e del personale direttivo; 8) delibera sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno sei componenti compreso il presidente.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-5

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