Art. 9

In vigore dal 20 dic 1962
Il Collegio dei revisori esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente in relazione ai bilanci. Riferisce sull'azione di controllo al Ministro per la industria ed il commercio e al Ministro per il tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-9

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