Art. 12

In vigore dal 20 dic 1962
L'amministratore provvisorio di cui al n. 9) dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercita tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi, compie tutti gli atti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Alla fine del suo mandato presenta una relazione al Ministro per l'industria ed il commercio. Si applica all'amministratore provvisorio la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' del presente decreto.
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