Art. 10

In vigore dal 20 dic 1962
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici dell'Ente raggruppati in servizi cui sono preposti i direttori centrali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo