Art. 10
In vigore dal 20 dic 1962
Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; sovraintende all'attività di tutti gli uffici dell'Ente raggruppati in servizi cui sono preposti i direttori centrali; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-10