Art. 6
In vigore dal 20 dic 1962
In caso di accertate deficienze tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dello Ente oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.
In tal caso i poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione sono esercitati da un amministratore straordinario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.
Entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-15;1670#art-6