Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriCapo III

Art. 24

In vigore dal 7 dic 1994
La discriminazione tra soci e iscritti ordinari ha rilevanza unicamente agli effetti delle elezioni dei membri delle Commissioni di sezione a norma dell'. Tutte le norme contenute in questo statuto e nei regolamenti della Società, le quali riguardano gli Iscritti ordinari, sono applicabili anche ai soci. Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell' dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice. Il socio persona giuridica che sia editore, ovvero concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, ovvero produttore o concessionario di opere cinematografiche, decade da detta qualità allorquando cessi tale sua attività ovvero la limiti in modo da non raggiungere, in ciascun successivo periodo di durata uguale a quella prevista nelle tabelle di cui all', un quarto sia dei minimi di incasso sia del numero di opere depositate o dichiarate, rispettivamente previsti dalle lettere c), d), e) del medesimo articolo. La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 4) che "Il quarto comma dell'art. 24 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Al socio onorario puo' essere attribuito all'atto della nomina un premio in denaro, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale. Il socio onorario non usufruisce delle prestazioni del Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E."."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-24

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Art. 24 Approvazione dello statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori. — Testo vigente | Portale Normativo