Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriCapo III

Art. 22

In vigore dal 7 dic 1994
Le tabelle indicate nella lettera c), nella lettera d) e nella lettera e) dell' sono predisposte dal Consiglio di amministrazione, su conforme parere della Consulta legale, sentite le Commissioni di sezione interessate, e possono essere variate con la stessa procedura, purchè siano trascorsi almeno tre anni, dalla precedente determinazione. Le variazioni avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse vengono deliberate.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 3) che "Il primo comma dell'art. 22 dello statuto e' abrogato".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-22

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Art. 22 Approvazione dello statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori. — Testo vigente | Portale Normativo