Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriCapo III

Art. 20

In vigore dal 7 dic 1994
L'iscritto ordinario che sia, per più categorie, in possesso del requisito di cui alla lettera c) dell' deve indicare nella domanda in quale categoria (autore, editore, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche produttore o concessionario di opere cinematografiche) in tenda essere ammesso come socio. Deve essere altresì precisata la qualifica, allorchè si tratti di autori o editori con più qualifiche tra quelle elencate nell'. Non è ammesso il cumulo dei proventi derivanti da diverse categorie. È invece ammesso, nell'ambito di ciascuna categoria, il cumulo dei proventi derivanti dalle diverse qualifiche, purchè l'iscritto abbia raggiunto almeno il 70% dei minimi stabiliti relativamente alla qualifica precisata nella domanda, nonché complessivamente il 30% dei minimi pertinenti alle altre qualifiche possedute.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 2) che "L'art. 20 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - 1. Le tabelle indicate nelle lettere c), d) ed e) dell'art. 18 sono deliberate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta delle commissioni di sezione interessate e su conforme parere della consulta legale. 2. Le tabelle hanno durata quinquennale e hanno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse sono deliberate. 3. Gli importi della tabella indicata nella lettera c) dell'art. 18 sono annualmente perequati su base non superiore alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita. In caso di andamento economico degli incassi della sezione inferiore rispetto all'indice ISTAT, la perequazione ha luogo secondo le risultanze di settore."."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-20

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