Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Capo II
Art. 15
In vigore dal 10 feb 1963
Possono essere iscritti alla Società, in qualità di iscritti straordinari, le persone fisiche o giuridiche straniere che appartengano a una delle categorie di cui all'.
Ad essi si applicano gli .
Gli iscritti straordinari non sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione, ma debbono corrispondere, oltre a quella normale, una provvigione aggiuntiva ovvero un contributo predeterminato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-15