Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 7 dic 1994
I proventi derivanti dalle concessioni di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalità stabilite per ciascuna Sezione dalle relative norme regolamentari.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 1) che "L'art. 13 dello statuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni - di seguito denominato statuto - e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. A fini di solidarieta' fra soci e fra iscritti ed allo scopo di ridurre la contribuzione individualmente posta a loro carico, la Societa' puo' dedurre un importo dagli incassi per diritti d'autore da essa effettuati nei territori di gestione diretta, al netto delle provvigioni. Tale deduzione potra' essere determinata da un minimo del 2 per cento sino ad un massimo del 10 per cento del totale di detti incassi. 2. La misura e la destinazione della deduzione sono determinate dall'assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del consiglio di amministrazione, tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario, e possono essere differenziate, sentite le singole commissioni di sezione, in relazione ai generi delle opere ed alle tipologie di utilizzazione. 3. Gli incassi derivanti dalla concessione di licenze e autorizzazioni sono ripartiti secondo le norme regolamentari e al netto delle provvigioni e della deduzione di cui al primo comma del presente articolo. 4. L'attribuzione agli iscritti delle somme derivanti dalla ripartizione ha luogo periodicamente con le modalita' stabilite per ciascuna sezione dalle relative norme regolamentari."."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-13