Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo III

Art. 12

In vigore dal 28 feb 1975
Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote annue di associazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione. Essi corrispondono inoltre, mediante trattenuta, provvigioni sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei compiti affidatile. Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente. L'iscritto che non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi è dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto. La decadenza è pronunciata dalla Commissione o dalle Commissioni di sezione competenti. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della pronuncia di decadenza, questi ha facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-12

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