Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriCapo III

Art. 19

In vigore dal 10 feb 1963
La qualità di socio può essere attribuita, su domanda, solamente agli iscritti ordinari che abbiano una anzianità di iscrizione alla Società di almeno cinque anni e appartengano alle seguenti categorie: 1) autori, 2) editori, 3) concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, 4) produttori o concessionari di opere cinematografiche. I richiedenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti particolari: a) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e tali che appaiano incompatibili con la qualità di socio; b) non avere compiuto, nel quinquennio precedente la domanda, atti rivelatori di particolare disconoscimento del doveri sociali e non essere stati colpiti da sanzioni disciplinari previste dallo statuto; c) avere riscosso dalla Società - a seconda delle varia categorie e qualifiche - somme non inferiori a quelle indicate in apposita tabella, deliberata nel modi fissati dall', e nei periodi in essa stabiliti, salvo le eccezioni previste nella tabella medesima, sia per la determinazione dei proventi computabili, sia per il genere delle opere da cui debbono derivare, sia per il numero e la qualità di determinate opere; d) se editori di opere liriche, o di musica, o di operette, o di riviste, o di opere analoghe, avere depositato presso la Società, prima della presentazione della domanda, un numero di edizioni musicali a stampa di opere di compositori italiani nella forma grafica abituate e definitiva, stabilito con altra apposita tabella pure deliberata nei modi fissati dall'. Non concorrono a costituire il numero minimo di composizioni stampate, richiesto come sopra, quelle composizioni l'autore della cui musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Le Commissioni delle Sezioni alle quali sono assegnate le opere di cui sopra giudicheranno sulla eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie; e) se concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, avere dichiarato alla Società, prima della presentazione della domanda, un numero di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. non inferiore a quello stabilito con altra apposita tabella, pure deliberata nei modi fissati dall'. La qualità di socio nella categoria dei concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche può essere altresì attribuita all'erede titolare dei diritti di autore di opere assegnate alla tutela della Sezione D.O.R. che non siano dichiarate alla Società da un concessionario e semprechè, nel quinquennio precedente la domanda, abbia riscosso dalla Società, per le opere predette somme non inferiori ad un terzo di quelle fissate per i detti concessionari. La qualità di socio non può essere conferita che a uno solo dei Coeredi; qualora, quindi, gli eredi siano più di uno, essi dovranno provvedere alla necessaria designazione. Le disposizioni di questo articolo e di quelli successivi si osservano, in quanto applicabili, anche nei riguardi delle persone giuridiche e, per quanto concerne le lettere a) e b), d) chi ne abbia la legale rappresentanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-19

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Art. 19 Approvazione dello statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori. — Testo vigente | Portale Normativo