Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriCapo III

Art. 23

In vigore dal 10 feb 1963
Le domande degli iscritti ordinari dirette a conseguire la qualità di socio sono istruite dalla Direzione generale che le trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio di amministrazione, previo parere delle competenti Commissioni di sezione. Il provvedimento del Consiglio, che accoglie o respinge la domanda, è comunicato dal presidente all'interessato. Questi, nel caso di refezione della domanda e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre, contro il provvedimento stesso, ricorso all'assemblea delle Commissioni di sezione, la quale decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-23

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