Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo IV
Art. 27
In vigore dal 10 feb 1963
Il richiamo è inflitto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.
La pena pecuniaria è inflitta:
a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;
b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;
c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio diti diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società.
Nei casi di particolare gravità derivanti da inosservanza, da parte di chi abbia la qualità di socio, dei principi e dei doveri sociali, sia nei confronti di altri soci, sia nei confronti della Società stessa, alla sanzione della pena pecuniaria è accompagnata la sospensione dall'elettorato attivo e passivo per un periodo da cinque a dieci anni.
La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato alla Società grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto ordinario o del socio con la Società.
Per chi abbia la qualità di socio, la radiazione è altresì inflitta allorchè venga meno il requisito di cui alla lettera a) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-27