Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo IV

Art. 28

In vigore dal 10 feb 1963
Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Società, su proposta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall', previa contestazione degli addebiti. La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi. Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria o ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi. Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione. È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto. I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nel cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-28

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