Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo IV
Art. 28
In vigore dal 10 feb 1963
Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte dal presidente della Società, su proposta della Commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall', previa contestazione degli addebiti.
La sanzione della radiazione è applicata dalla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria o ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione dei ricorsi.
Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione.
È data notizia nel bollettino sociale di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.
I provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla Commissione dei ricorsi, sono comunicati dal presidente della Società a tutti coloro nel cui confronti le sanzioni sono state pronunciate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-28