Statuto della Societa' italiana degli Autori ed Editori›Titolo V
Art. 38
In vigore dal 7 dic 1994
I commissari di Sezione sono eletti dai soci della Società
appartenenti alle varie categorie con separata votazione e on voto diretto e segreto.
Per essere elettore occorre che la qualità di socio sussista alla data in cui sono indette le elezioni e sia conservata alla data di votazione.
I soci sono raggruppati, agli effetti delle elezioni e delle sparate votazioni per categoria, come segue:
I) Categoria Autori. - a) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; b) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; c) della parte musicale di composizioni varie; d) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; e) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; f) della parte letteraria di composizioni varie; g) di opere drammatiche; h) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; i) della parte letteraria di opere create
appositamente per la radio diffusione e la televisione; 1) di opere letterarie o figurative; m) di soggetti o di sceneggiature
di opere
cinematografiche (compresi i direttori artistici).
II) Categoria editori: a) di opere liriche; b) di musica; c) di operette, riviste e opere analoghe; d) di opere letterarie
figurative;
Gli editori di opere liriche e di operette, riviste e opere analoghe debbono essere congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione e quelli di musica concessionari di diritti di esecuzione;
III) Categoria concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche;
IV) Categoria produttori o concessionari di opere cinematografiche.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 1974, N. 859.
Ciascun socio esprime il suo voto unicamente per i candidati di quella fra le categorie sopra indicate alla quale egli appartiene.
A commissari di Sezione sono eleggibili i soci che appartengano alle categorie ed abbiano la qualifica indicata, per ciascun commissario, nell'articolo precedente.
Il socio che abbia più qualifiche entro la categoria cui appartiene è eleggibile per urna qualsiasi delle qualifiche possedute.
Il socio persona giuridica è eleggibile nella persona fisica del suo rappresentante, ovvero anche di colui che sia dal socio stesso a tal fine designato, purchè di età non inferiore a venticinque anni compiuti ed in possesso dei requisiti indicati nella lettera a) dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 7 novembre 1994, n.671 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 38 dello statuto e' sostituito dal seguente: "Qualora in base all'esito delle elezioni risultino seggi non assegnati per carenza di candidature, l'assemblea delle commissioni di sezione, nella prima seduta, provvede a nominare i commissari mancanti scegliendoli rispettivamente fra i soci e fra gli iscritti della medesima categoria e qualifica aventi i requisiti prescritti dall'art. 37. Le votazioni hanno luogo separatamente, riunendosi i membri autori per eleggere i commissari autori e i membri editori, concessionari e produttori per eleggere i commissari editori, concessionari e produttori. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti rispettivamente del complesso dei membri autori e del complesso dei membri editori, concessionari e produttori."." Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Il quarto comma dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: "In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza dell'eletto socio o iscritto, la competente commissione di sezione provvede, per il periodo residuo, alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, ovvero, in mancanza, alla scelta del nuovo membro rispettivamente tra i soci e tra gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 37 e la medesima qualifica del membro da sostituire. La delibera e' adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la commissione o, in seconda votazione, a maggioranza semplice."."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-38