Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 39

In vigore dal 28 feb 1975
Le elezioni sono indette dal presidente della Società con delibera, che fissa il giorno e il luogo, pubblicata nel Bollettino sociale almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni stesse. La procedura delle elezioni o le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al precedente sono fissate dal regolamento generale. In caso di opzione, di mancata accettazione, ovvero in caso di dimissioni, morte o decadenza,... del socio eletto, questi è di diritto sostituito, per il periodo residuo, dal candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della stessa categoria e qualifica. In mancanza di soci aventi i requisiti necessari, la competente Commissione di sezione provvederà alla relativa designazione, tra i soci della categoria e della qualifica corrispondenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In caso di sostituzione della persona eletta in rappresentanza di un ente, lo stesso ente potrà designare il successore, che dovrà ottenere il gradimento della Commissione di sezione con la maggioranza di cui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-39

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