Statuto della Societa' italiana degli Autori ed EditoriTitolo V

Art. 36

In vigore dal 7 dic 1994
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno o quando gliene venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Normalmente è convocato tre volte l'anno. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, incluso il presidente.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 7 novembre 1994, n. 671 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il primo comma dell'art. 36 dello statuto, e' sostituito dal seguente: "Le commissioni sono presiedute dal presidente della Societa' e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito riportate: a) per la sezione lirica, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e un autore iscritto; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; b) per la sezione musica, commissari n. 26, diciotto soci e otto iscritti, dei quali: otto autori di musica, di cui due soci autori di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche, quattro soci autori di composizioni varie e due iscritti; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie, di cui tre soci e due iscritti; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione, di cui nove soci e quattro iscritti; c) per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, di cui dieci soci e quattro iscritti, dei quali: due soci autori di opere drammatiche o di genere affine, un socio autore della parte musicale, un socio autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, tre soci autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione e due autori iscritti; tre concessionari o cessionari di diritti di rappresentazione, di cui due soci e un iscritto; due editori e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione, di cui un socio e un iscritto; d) per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori, di cui due soci e un iscritto, e tre editori di opere letterarie o figurative, di cui due soci e un iscritto; e) per la sezione cinema, commissari n. 6, quattro soci e due iscritti, dei quali: tre autori di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate (autori di soggetti o sceneggiature di opere cinematografiche o a queste assimilate ovvero direttori artistici), di cui due soci e un iscritto, e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche o di opere a queste assimilate, di cui due soci e un iscritto."." Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Il quinto comma dell'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Quando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, soci e iscritti possono chiedere di essere sentiti dalle commissioni di sezione con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento generale."."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-10-20;1842#art-sds-36

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